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IMU-TASI: si avvicina l’ora degli acconti

lentepubblica.it • 1 Giugno 2016

tasi imu casaIl termine ultimo per il pagamento dell’acconto Imu è il prossimo 16 giugno e dovrà essere versato da tutti i contribuenti titolari di fabbricati ed aree edificabili. Sono esonerati gli immobili adibiti ad abitazione principale, tranne gli immobili di lusso, le ville e i castelli (categoria catastale A1, A8 e A9), che comunque godranno dell’applicazione di un’aliquota ridotta e di una detrazione di 200 euro, e i terreni agricoli. A proposito di questi ultimi, secondo una recente interpretazione del ministero dell’economia, l’esenzione riguarda tutti i terreni agricoli ed incolti.

 

L’acconto Tasi, la cui scadenza è fissata per lo stesso giorno dell’Imu, va pagato su fabbricati ed aree edificabili, esclusi i terreni, ad eccezione, da quest’anno, delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale che non siano classificate catastalmente come A1, A8 e A9, e la base imponibile è la stessa dell’Imu.

 

Chi invece sarà esentato?

 

La legge di stabilita’ ha disposto dal 1° gennaio 2016 l’esenzione dalla TASI delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare. Tale è considerata l’unità immobiliare nella quale il contribuente e i suoi familiari risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente. Condividono l’esenzione le pertinenze, che sono ammesse nel limite massimo di tre unità immobiliari, purchè ciascuna appartenente ad una diversa categoria catastale, tra C2, C6 e C7. Resteranno assoggettate a TASI (che si aggiunge all’IMU) le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9ossia gli immobili di lusso, le ville ed i castelli.

 

Perderanno la Tasi però anche un’ampia schiera di immobili che sino allo scorso anno godevano dell’assimilazione all’abitazione principale solo ai fini Imu. In particolare da quest’anno non pagheranno più la Tasi l’unità immobiliare (una sola) posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. Anche gli immobili dei soci di cooperative, gli alloggi sociali, la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, gli immobili del personale di Forze armate, Forze di polizia, Vigili del fuoco e carriera prefettizia non pagheranno l’imposta.

 

Oltre a queste assimilazioni, che valgono ex lege, altre possono essere deliberate dai comuni come, ad esempio, quella per l’immobile di anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari. In tal caso il contribuente dovrà prendere visione del regolamento comunale per vedere se l’immobile gode dell’esenzione. Si ricorda che se il comune ha adottato tale delibera nel corso del 2015, questa non può essere revocata nell’anno in corso, con l’effetto che per tali fattispecie non è dovuta né Imu né Tasi.  In ogni caso da quest’anno non opera più l’assimilazione dell’immobile dato in comodato ai figli a prescindere da quanto il Comune avesse stabilito lo scorso anno. L’abitazione concessa in Comodato sarà soggetta all’aliquota ordinaria vigente nel Comune per gli immobili diversi dall’abitazione principale.  L’unico sconto che potrà applicarsi, ove siano rispettate tutte le condizioni, è la riduzione della base imponibile del 50%. 

 

Dalla Tasi saranno esentati anche gli inquilini e i comodatari che abbiano adibito ad abitazione principale l’immobile occupato. Da notare tuttavia che la cancellazione della quota inquilini non si scarica sul possessore, che continuerà a pagare la sua parte di TASI sulla base del regolamento comunale relativo all’anno 2015 (oscilla dal 70 al 90% in base alle scelte dei Comuni; in caso di silenzio locale la quota è fissa al 90 per cento).

Fonte: Pensioni Oggi (www.pensionioggi.it) - articolo di Valerio Damiani
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